Prima di tutto ti consigliamo di verificare quali informazioni sono effettivamente presenti a tuo nome nella banca dati SIMOITEL, inviandoci la richiesta attraverso il modulo on line.
Se nella nostra lettera di risposta rilevi delle inesattezze sui tuoi dati, può richiederne l’integrazione o la modifica rivolgendoti a CRIF - allegando eventuale documentazione a supporto - oppure all’operatore di telefonia che li ha segnati sul SIMOITEL.
Se ti si rivolgi subito alla compagnia telefonica potrai ottenere direttamente l’eventuale modifica dei dati , se invece ti rivolgi a CRIF che è il gestore della banca dati, CRIF dovrà prima effettuare una verifica della correttezza con l’operatore di telefonia che ha trasmesso i dati al SIMOITEL, e solo successivamente potrà risponderti.
CRIF o l’operatore telefonico hanno l’obbligo di rispondere alla richiesta dell’interessato senza ingiustificato ritardo e comunque entro i termini previsti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679. CRIF, al fine di rispondere correttamente alle sue richieste, dovrà svolgere delle verifiche con l’operatore telefonico.
Sulla base delle disposizioni vigenti, i dati sulle morosità registrati nel SIMOITEL vengono conservati per un massimo di 60 mesi dalla data di recesso dal contratto, salvo che l’insoluto non venga regolarizzato o intervenga uno specifico accordo tra le parti per saldare il debito attraverso un piano di rientro. In questo caso la cancellazione del dato relativo alla morosità dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dopo aver svolto le verifiche necessarie.
Una volta scaduti i termini previsti dalla normativa le informazioni vengono automaticamente cancellate.
Eventuali operazioni di cancellazione dei dati registrati nel SIMOITEL dovranno essere effettuate direttamente dalla compagnia telefonica partecipante che li ha comunicati o dal gestore, su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso.
In questo ultimo caso, CRIF ha adottato misure tecniche ed organizzative che consentono di evadere le richieste di cancellazione inoltrate dalle compagnie telefoniche entro 7 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte della compagnia, nei casi stabiliti dal provvedimento del Garante. In tutti gli altri casi, CRIF ha adottato procedure automatiche per la cancellazione dei dati dopo 60 mesi dalla data di recesso dal contratto.
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